Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.M. 03/08/2005

c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di ri- Tabella 6 fiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti biogas. pericolosi

2. I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1, vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione. I criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS.

3. Le autorità territorialmente competenti possono, altresì, autorizzare monodiscariche per rifiuti non pericolosi derivanti da operazioni di messa in sicurezza d'emergenza e da operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, prendendo in considerazione i parametri previsti dalla tabella 1, allegato 1, colonna B, al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.

Art. 8 - Impianti di discarica per rifiuti pericolosi

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano tutti i seguenti requisiti

a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6 D.M. 03/08/2005 – Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Componente L/S=10 1/kg mg/l As 2.5 Ba 30 Cd 0.2 Cr totale 7 Cu 10 Hg 0.05 Mo 3 Ni 4 Pb 5 Sb 0.5 Se 0.7 Zn 20 Cloruri 2500 Fluoruri 50 Cianuri 5 Solventi organici aromatici (*) 4 Solventi organici azotati (*) 2 Solventi organici clorurati (*) 20 Pesticidi totali non fosforati (*) 0.5 Pesticidi totali fosforati (*) 1 100 DOC (**) 5000 TDS(***) 10000 (*) Le analisi di tali parametri possono essere disposte dall'autorità territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti. (**) NeI caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 100 mg/l. (E disponibile un metodo in corso di sperimentazione basato sulla norma prEN 14429). (***) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.

Art. 9 - Criteri di ammissibilità per il deposito sotterraneo

1. Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti non pericolosi e i rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelli indicati al comma 3.

2. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei, è effettuata la valutazione della sicurezza conformemente a quanto stabilito al punto 3 dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e degli ulteriori criteri stabiliti nell'allegato 4 al presente decreto. I rifiuti sono ammessi in deposito sotterraneo solo se compatibili con tale valutazione.

3. Non possono essere collocati in depositi sotterranei i rifiuti che possono subire trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico dopo il deposito. Fra questi sono compresi

a) i rifiuti elencati all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

b) i rifiuti e i loro contenitori se suscettibili di reagire a contatto con l'acqua o con la roccia ospitante nelle condizioni previste per lo stoccaggio e subire quindi: un cambiamento di volume; una generazione di sostanze o gas autoinfiammabili o tossici o esplosivi, o qualunque altra reazione che possa rappresentare un rischio per la sicurezza operativa e/o per l'integrità della barriera

c) i rifiuti biodegradabili

d) i rifiuti dall'odore pungente

e) i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria tossica o esplosiva, e in particolare i rifiuti che: provocano concentrazioni di gas tossici per le pressioni parziali dei componenti; in condizioni di saturazione in un contenitore formano concentrazioni superiori del 10% alla concentrazione che corrisponde al limite inferiore di esplosività

f) i rifiuti con un'insufficiente stabilità tenuto conto delle condizioni geomeccaniche

g) i rifiuti autoinflammabili o soggetti a combustione spontanea nelle condizioni previste per lo stoccaggio, i prodotti gassosi, i rifiuti volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscele non identificate.

4. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito sotterraneo, è effettuata la valutazione dei rischi specifici per il sito in cui avviene il deposito in questione, in conformità a quanto previsto al punto 1.2 dell'allegato 4. Tale valutazione deve accertare che il livello di isolamento del deposito sotterraneo dalla biosfera è accettabile.

5. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco devono essere definiti e classificati in gruppi di compatibilità; i differenti gruppi di compatibilità devono essere fisicamente separati nella fase di stoccaggio.

Art. 10 - Deroghe

1. Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli

articoli 5, 6, 8 e 9 del presente decreto qualora

a) sia effettuata una valutazione di rischio, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi

b) l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe

c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.

2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo naturale dei terreni circostanti la discarica, l'autorità territorialmente competente può stabilire limiti più elevati coerenti con tali concentrazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai seguenti parametri

a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5 e 6

b) BTEX e olio minerale di cui alla tabella 3

c) PCB di cui all'art. 5, comma 2, lettera b)

4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, nell'ambito degli obblighi di relazione sull'attuazione della direttiva 1999/31/CE previsti dall'art. 15 della medesima direttiva, invia alla commissione una relazione sul numero annuale di autorizzazioni concesse in virtù del presente articolo sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici (APAT), ai sensi dell'art. 10, comma 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La relazione è elaborata in base al questionario adottato con la decisione 2000/738/CE della commissione del 17 novembre 2000.

Art. 11 - Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003. Roma, 3 agosto 2005 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro delle attività produttive Scajola Il Ministro della salute Storace Allegato 1 CARATTERIZZAZIONE DI BASE La caratterizzazione di base consiste nella determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza.

1. Scopi della caratterizzazione di base. La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi

a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche)

b) fornire le informazioni fondamentali per comprendere il comportamento dei rifiuti nelle discariche e individuare le possibilità di trattamento previste all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 D.M. 03/08/2005 – Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori limite

d) individuare le variabili principali (parametri critici) per la verifica di conformità di cui all'art. 3 del presente decreto e le eventuali possibilità di semplificare i test relativi (in modo da ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo dopo verifica delle informazioni pertinenti). Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono stabilire dei rapporti tra la caratterizzazione di base e i risultati delle procedure di test semplificate, nonchè la frequenza delle verifiche di conformità.

2. Requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base. I requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei rifiuti sono i seguenti

a) fonte ed origine dei rifiuti

b) le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti)

c) descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 o una dichiarazione che spieghi perchè tale trattamento non è considerato necessario

d) i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato quando sia presente

e) aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia)

f) codice dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione della Commissione 2000/532/CE e successive modificazioni)

g) per i rifiuti pericolosi: le proprietà che rendono pericolosi i rifiuti, a norma dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi

h) le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

i) la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili

j) se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla discarica

k) un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare o recuperare i rifiuti.

3. Caratterizzazioni analitiche. Per ottenere le informazioni di cui al precedente punto 2 è necessario sottoporre i rifiuti a caratterizzazione analitica. Oltre al comportamento dell'eluato deve essere nota la composizione dei rifiuti o deve essere determinata mediante caratterizzazione analitica. Le determinazioni analitiche previste per determinare le tipologie di rifiuti devono sempre comprendere quelle destinate a verificarne la conformità.

a) rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo

b) rifiuti non generati regolarmente. Le caratterizzazioni descritte alle lettere a) e b) danno informazioni che pos sono essere direttamente messe in relazione con i criteri di ammissibilità alla categoria di discarica corrispondente; è possibile inoltre fornire informazioni descrittive (come ad esempio le conseguenze del loro deposito insieme a ri fiuti urbani).

a) Rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo. I rifiuti regolarmente generati sono quelli specifici ed omogenei prodotti rego larmente nel corso dello stesso processo, durante il quale: l'impianto e il pro cesso che generano i rifiuti sono ben noti e le materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben definiti; il gestore dell'impianto fornisce tutte le informazioni necessarie ed informa il gestore della discarica quando inter vengono cambiamenti nel processo (in particolare, modifiche dei materiali impiegati). Il processo si svolge spesso presso un unico impianto. I rifiuti possono an che provenire da impianti diversi, se è possibile considerarli come un flusso unico che presenta caratteristiche comuni, entro limiti noti (ad esempio le ceneri dei rifiuti urbani). Per l'individuazione dei rifiuti generati regolarmente, devono essere tenuti presenti i requisiti fondamentali di cui al punto 2 del presente allegato e in particolare: la composizione dei singoli rifiuti; la variabilità delle caratteristi che; se prescritto, il comportamento dell'eluato dei rifiuti, determinato me diante un test di cessione per lotti; le caratteristiche principali, da sottoporre a determinazioni analitiche periodiche. Se i rifiuti derivano dallo stesso processo ma da impianti diversi, occorre ef fettuare un numero adeguato di determinazioni analitiche per evidenziare la variabilità delle caratteristiche dei rifiuti. In tal modo risulta effettuata la carat terizzazione di base e i rifiuti dovranno essere sottoposti soltanto alla verifica di conformità, a meno che, il loro processo di produzione cambi in maniera significativa. Per i rifiuti che derivano dallo stesso processo e dallo stesso impianto, i risul tati delle determinazioni analitiche potrebbero evidenziare variazioni minime delle proprietà dei rifiuti in relazione ai valori limite corrispondenti. In tal mo do risulta effettuata la caratterizzazione di base e i rifiuti dovranno essere D.M. 03/08/2005 – Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. sottoposti soltanto alla verifica di conformità, a meno che, il loro processo di produzione cambi in maniera significativa. I rifiuti provenienti da impianti che effettuano lo stoccaggio e la miscelazione di rifiuti, da stazioni di trasferimento o da flussi misti di diversi impianti di raccolta, possono presentare caratteristiche estremamente variabili e occorre tenerne conto per stabilire la tipologia di appartenenza (tipologia a: rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo o tipologia b: rifiuti non generati regolarmente). Tale variabilità fa propendere verso la tipologia b.

 

Pagina 3/5 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional